contratto fra due società aventi la stessa persona quale amministratore unico


 

Not. Fulvio Carnicelli

fcarnicelli@notariato.it

 

La società Alfa intende alienare un immobile per un prezzo (commercialmente adeguato) pari all'importo che occorre per estinguere alcune passività che gravano, tra l'altro, sull'immobile stesso sotto forma di pignoramenti ed ipoteche.

 

L'assemblea dei soci ha deliberato in tal senso (all'unanimità), autorizzando l'amministratore unico e prestabilendo l'oggetto ed il prezzo; anzi, si fa cenno anche dell'offerta in tal senso ricevuta da parte della società Beta, eventuale acquirente.

 

Solo che... l'amministratore unico di Alfa è, per puro caso (!), amministratore unico di Beta.

 

Come vi regolereste, anche in merito alla duplicità di posizioni contrattuali dello stesso soggetto?


Purtroppo non c'è il tempo di nominare un amministratore delegato,dovendosi stipulare contestualmente al decreto che consentirà la cancellazione del pignoramento.

 

Ed un procuratore sarebbe pur sempre procuratore dell'amministratore unico, prima che di una società o dell'altra.

 


 

Not. Alessandro Torroni

atorroni@notariato.it

 

Ai sensi dell'art. 1395, c.c., il contratto concluso dal rappresentante con se stesso, in proprio o come rappresentante di un'altra parte, è annullabile a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere il conflitto d'interessi.


Nel caso ricorre la seconda eccezione; però per maggiore prudenza entrambe le società potrebbero di introdurre nella delibera la specifica autorizzazione a contrarre con  se stesso, ai sensi dell'art. 1395, c.c.


Secondo qualche autore per escludere il conflitto dovrebbero ricorrere entrambi i requisiti (tesi largamente minoritaria).

 


 

antonio grimaldi

antonio.grimaldi@notariato.it

 

Quando mi e' capitato un caso simile ho fatto fare due verbali di assemblea. In ognuno si prendeva atto precisamente della situazione dell’unico amministratore: si determinava l'oggetto e il prezzo e si autorizzava espressamente l'amministratore a comprare (o vendere) da societa' dallo stesso amministrata.

 

In questo modo si esclude il conflitto di interessi perche' la figura dell'amministratore, nel caso specifico, si avvicina piu' a quella del nuncius, in quanto perde quasi tutti i poteri discrezionali.